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Bonus edilizi: bonus facciate senza indicazione in fattura no sconto.

Aggiornamento: 12 gen

Bonus facciate, opzione sconto in fattura, interpello n. 385 del 20 luglio 2022.

l'impresa Alfa pone all'Agenzia delle Entrate il seguente quesito:

L'istante riferisce di aver emesso in data 27/12/2021 una fattura bonus facciate senza indicazione dello sconto in fattura 90%, e che il cliente ha pagato con bonifico parlante il 10% dell'importo in data 31/12/2021.

L'istante osserva che:

nel caso emettesse una nota di credito e rifatturasse sempre a dicembre 2021 pagando le sanzioni per invio tardivo, il bonifico eseguito dal cliente farebbe comunque riferimento ad un'altra fattura, e non potrebbe essere richiesto un nuovo pagamento perché avrebbe data nel 2022.

L'Agenzia delle Entrate chiede documentazione integrativa da cui emerge che:

il committente non ha ancora inviato la comunicazione per usufruire dello sconto in fattura, perché essendo sbagliato il documento, è stato ritenuto inutile inviarla.

Cosa chiede l'impresa (istante)

Non potendo istruire la pratica di cessione del credito bonus facciate, chiede come modificare la fattura errata, allo scopo di integrare la stessa con espressa indicazione dello sconto praticato.


Soluzione prospettata dall'impresa Alfa per sanare la posizione

Di fatto non propone nessuna soluzione, tuttavia resta il dubbio se l'operazione possa ancora usufruire del bonus facciate nella misura del 90%.

bonus facciate

Risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate

L' Agenzia apre l'interpello 385/2022 con la solita premessa in cui spiega che il parere è reso senza entrare nel merito sulla sussistenza o meno dei requisiti, ricorda che la detrazione fiscale del 90% per il bonus facciate era stata introdotta dalla legge di Bilancio 160/2019 poi ridotta al 60% dalla legge di Bilancio 234//2021 e che l'articolo 121 del DL 34/2020 stabilisce come usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito in luogo della detrazione diretta.

Successivamente fa un excursus sui provvedimenti che definiscono le modalità di fruizione del credito d'imposta, utilizzo diretto, sconto in fattura o cessione del credito.

Infine arriva la risposta, non è possibile modificare la fattura per integrare lo sconto, perché non ci sono le condizioni previste dall'articolo 26 DPR 633/1972, ovvero aumento o riduzione dell'imponibile o dell'imposta di una fattura già emessa. L'agenzia spiega che la mancata annotazione non pregiudica la validità del documento perché imponibile e IVA sono corretti, ma il committente non potrà usufruire dello sconto in fattura o della cessione perché la comunicazione non è stata fatta entro i termini. Unica strada percorribile è portare in detrazione diretta il 90% della fattura pagata a dicembre 2021 e se salda il restante 90% entro il 2022 potrà portare la spesa in detrazione al 60% a partire dal 2023.


sconto in fattura

Quali conseguenze per il committente che perde i bonus edilizi ?

Sicuramente ha subìto un danno economico, in che misura non è dato saperlo dal momento che negli interpelli non vengono mai riportati i dati sensibili degli istanti.

Cerchiamo di capire con un esempio numerico: - importo lavori bonus facciate € 100.000,00 (ipotetico) comprensivo di IVA - importo fattura 10% pagata il 31/12/2021 € 10.000,00

- Sconto in fattura € 90.000,00

Il committente, in vigenza del bonus facciate 90%, fattura emessa correttamente e comunicazione fatta nei termini, avrebbe dovuto pagare come ha fatto, solo la fattura del 10% il restante 90 sarebbe stato credito d'imposta oggetto di sconto in fattura.

Vediamo invece come cambia a seguito della mancata indicazione dello sconto in fattura, nel caso in cui il committente abbia capienza fiscale:

- non è possibile applicare sconto in fattura o cedere il credito di conseguenza:

- la fattura pagata il 31/12/2021 potrà essere portata in detrazione diretta in dichiarazione dei redditi nella misura del 90% dal 2022, quindi detrarrà 9.000 euro restandogli a carico 1.000* euro.

- Il restante 90% che avrebbe dovuto essere oggetto di sconto in fattura, dovrà essere saldato dal committente all'impresa.

- Supponendo che il saldo avvenga nel 2022 il committente potrà portare in detrazione il 60% di 90.000,00 euro ovvero 54.000,00.

- la perdita sarà pari a 37.000,00 (90.000-54.000+1.000*), oltre agli interessi (bassi) che avrebbe potuto ottenere investendo i 90.000 se non avesse dovuto tirarli fuori di tasca.

Se invece non fosse capiente?

In questo caso il danno è molto più grave, se ad esempio il committente è un soggetto senza reddito (rendita catastale a parte) o è un contribuente nel regime dei minimi, non ha imposte da poter compensare con il credito generato dal bonus facciate, perciò la perdita è pari allo sconto in fattura.

E se non avesse i 90.000,00 euro necessari a saldare la fattura?

Certamente nascerebbe un contenzioso tra il committente, che ritiene di non dover pagare, perché senza l'errore di compilazione della fattura, si sarebbe generato il credito sotto forma di sconto e l'impresa che ritiene che la fattura vada saldata perché i lavori sono stati eseguiti.

In questo scenario se il committente ha capienza fiscale gli converrebbe chiedere un finanziamento per saldare la fattura, se non ha chiesto prima un prestito ponte, perché avrà maggiori possibilità di chiudere una transazione con l'impresa a 37.000,00 euro rispetto a 90.000,00, nel caso in cui non fosse capiente o peggio non fosse finanziabile allora il contenzioso su tutto il credito non maturato sarebbe inevitabile.

Prestito ponte per eseguire lavori di ristrutturazione

Il prestito ponte

Finché le banche hanno accettato pratiche, molti committenti hanno chiesto ed ottenuto un finanziamento per eseguire i lavori, che sarebbe stato restituito tutto o in parte cedendo alla stessa banca il credito fiscale. In un caso come questo l'intero importo del prestito ponte si trasforma in un finanziamento rateale (di norma 10 anni), che andrà rimborsato indipendentemente dal contenzioso con l'impresa perché i rapporti tra committente - banca sono distinti da quelli committente - impresa, ragione di più per tentare una transazione al fine di ridurre o chiudere il finanziamento nel più breve tempo possibile.


Finora ho trattato la questione come se il committente fosse un privato, ma se si trattasse di un condominio?

La faccenda sarebbe molto più complicata, perché i soggetti coinvolti in questo caso non sono un singolo committente e l'impresa, ci sono i condomini su cui si genera il credito, l'amministratore del condominio e l'impresa, a complicare le cose anche la situazione dei singoli condomini, potrebbero esserci soggetti fiscalmente capienti ed altri incapienti, alcuni con liquidità e altri senza, qualcuno finanziabile e qualcun altro no.

Rischio insolvenza dell'impresa

In casi simili, non di certo questo, visto che l'impresa ha presentato un interpello per cercare di porre rimedio al proprio errore, non mi stupirei che imprese soprattutto in forma srls o comunque costituite dopo luglio 2020, si mettano in liquidazione volontaria o falliscano per non far fronte ai propri impegni.

Quali conseguenze per l'impresa?

Nella migliore delle ipotesi, transando perderà 37.000,00 più interessi e spese connesse al minor credito generato, nella peggiore (committente incapiente, non finanziabile o privo di liquidità) avrà un insoluto di 90.000 euro che difficilmente potrà recuperare.

Quali indicazioni possiamo trarre?

Il committente privo di liquidità che vuole eseguire lavori beneficiando dei bonus edilizi, è un rischio per sé stesso, perché come ci insegna questo caso, un errore commesso dall'impresa lo espone al rischio di non poter accedere al credito e di conseguenza far fronte ai propri impegni, verso imprese professionisti e banche nel caso si prestito ponte.

Per l'impresa, accettare appalti da committenti privi di liquidità, significa esporsi al rischio di non incassare, se per i più disparati motivi il credito non dovesse generarsi. Nel caso in questione, per recuperare nel caso peggiore una perdita di 90.000,00 euro, supponendo un margine del 30% significa dover aumentare il fatturato di 300.000.


Link all'area tematica Superbonus dell'Agenzia delle Entrate

Link al sito efficienza energetica di ENEA











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