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I CONTRATTI ASSICURATIVI SPIEGATI IN MODO SEMPLICE
Polizza RC professionale tecnici
Polizza RC professionale cos'è e a cosa serve
Sappiamo tutti che la polizza RC professionale è un contratto di assicurazione, ma che cos'è un'assicurazione?
Che cos'è un'assicurazione ce lo dice l'articolo 1882 del Codice civile
Nozione
L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
In pratica l'assicurato versa un premio all'assicuratore, il quale si assume l'obbligo, di indennizzare le perdite economiche causate da un evento imprevisto tra quelli previsti nel contratto ed alle condizioni economiche stabilite.
La polizza professionale rientra tra le assicurazioni di responsabilità civile normata dall'articolo 1917 del Codice civile il quale recita:
Assicurazione della responsabilità civile
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.
Quali sono le responsabilità in capo ad un professionista?
Il Codice civile prevede due distinti tipi di responsabilità:
Una di natura contrattuale la quale presuppone l'esistenza di un rapporto tra le parti, e l'altra extracontrattuale in cui il danneggiato non ha nessun rapporto derivante da legge o contratto con il danneggiante.
Responsabilità e danno nel Codice civile
Breve rassegna degli articoli del Codice civile in tema di responsabilità professionale utile ad inquadrare l'argomento.
Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
L'articolo ci dice che chiunque provochi un danno involontariamente (responsabilità) o volutamente (dolo) è obbligato a risarcirlo. Siamo in ambito di responsabilità extracontrattuale ed è il danneggiato che deve provare il danno e il nesso causale.
Art. 1218 Responsabilità del debitore
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Se il professionista non è in grado di provare, che nell'adempiere all'obbligazione ha tenuto la diligenza richiesta (art. 1176), e che il fatto si è verificato per eventi a lui non imputabili e tenuto a risarcire il danno che ha causato. In ambito di responsabilità contrattuale è il professionista che deve provare che non è responsabile.
Art. 1223 Risarcimento del danno
Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
Attenzione perché l'art. 1905 dice che l'assicuratore risponde del mancato guadagno solo se sì è obbligato. Assicurativamente parlando è una garanzia che difficilmente gli assicuratori concedono.
Art. 1176 Diligenza nell’adempimento
Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.
In ambito di responsabilità professionale ci interessa il secondo comma, il quale ci dice che la diligenza va valutata non solo in base all'attività professionale svolta ma anche riguardo al caso specifico.
Art. 2236 Responsabilità del prestatore d’opera
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
Nessuna norma o codice specifica cosa si intenda per colpa grave, ma si può riassumere così: si è di fronte a "colpa grave" quando il professionista si discosta dal dovere di diligenza, prudenza e perizia rispetto alle migliori pratiche che si sarebbero dovute adottare nel caso specifico. È opportuno ricordare che l'articolo 1917 esclude solo i danni causati con dolo ma l'articolo 1900 oltre al dolo esclude anche la colpa grave salvo che l'assicuratore si sia impegnato in tal senso.
Art. 2055 Responsabilità solidale
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
L'aumento della complessità tecnica e normativa nel settore edile, fa si che sempre più spesso nello stesso intervento partecipino più professionisti, senza dimenticare le diverse imprese. In caso di contenzioso non è infrequente che professionisti e imprese vengano ritenuti responsabili in via solidale.
Articolo 1292 Nozione di solidarietà
L’obbligazione è in solido, quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità, e l’adempimento da parte di uno libera gli altri.
Il singolo professionista può essere costretto a risarcire l'intero danno liberando gli altri soggetti coobbligati.
Art. 1299 Regresso tra condebitori
Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi. Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento. La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l’obbligazione era stata assunta.
Il professionista che ha risarcito l'intero danno può fare azione di regresso nei confronti dei corresponsabili ma solo per la propria quota. In caso di insolvenza di uno o più soggetti la loro quota viene ripartita tra quelli solventi.
Art. 2946 Prescrizione ordinaria
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
Si applica ai danni di natura contrattuale.
Art. 2947 Prescrizione del diritto al risarcimento del danno
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, salvo che il fatto sia considerato reato e che abbia prescrizione maggiore.
Si applica ai danni di natura extracontrattuale.
Dopo aver compreso quali sono le responsabilità del professionista, per poter scegliere la polizza più adatta è fondamentale individuare i rischi a cui è esposto, e quali misure può mettere in atto per ridurre la probabilità di commettere un errore e ridurre eventuali effetti.
Perché è importante svolgere queste attività prima di acquistare l'assicurazione professionale?
Individuare le possibili fonti di errore partendo dalle attività svolte ci consente di poter verificare se la polizza ha tutte le garanzie necessarie, ad esempio potrebbero essere escluse o ricomprese con sovrappremio garanzie tipo, errata interpretazione dei vincoli urbanistici, mancata rispondenza dell'opera, se il professionista si occupa di progettazione e/o direzione lavori è indispensabile che siano prestate altrimenti in caso di danno dovrà risarcirlo di tasca propria.
Bisogna prestare particolare attenzione anche a franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, perché sono parti di danno che restano a carico dell'assicurato, chiarisco riportando un esempio:
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Franchigia: è la parte di danno che resta a carico dell’assicurato; perciò, se ad esempio è di 1.000 euro è sopportabile, ma se dovesse essere di 5.000 o superiore, andrà valutata attentamente se può essere economicamente sopportata.
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Scoperto: si tratta della parte di danno che resta a carico dell'assicurato ma in percentuale, es. danno 10.000, scoperto 10% la parte a carico dell'assicurato è 1.000 euro, ma se il danno fosse 100.000 la quota salirebbe a 10.000, anche in questo caso vanno individuate tutte le garanzie che prevedono indennizzo con scoperto e valutato se possono essere economicamente sopportate.
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Limite di indennizzo detto anche sottolimite, non è infrequente trovare polizze con un massimale, ad esempio, di 1.000.000,00 che presentano garanzie con un limite di risarcimento inferiore, a volte in percentuale (1/3, 1/2 ecc.) altre in cifra fissa (50/100/200.000). Se ad esempio il professionista dovesse risarcire un danno da mancata rispondenza dell'opera per 500.000 euro ma la garanzia prestata ha un limite di € 200.000, la differenza resterebbe a suo carico.
Una identificate attività e possibili errori, è importante cercare di valutare quanto possono "costare" in termini economici, se ciò è relativamente semplice per quanto riguarda multe e sanzioni, lo è meno nel caso di errori che comportano mancata rispondenza dell'opera o in caso di danni a persone, per questo motivo è fondamentale creare procedure per ridurre al minimo la probabilità di errore e le possibili conseguenze economiche, ad esempio utilizzando check list, o applicazioni che consentano di creare flussi di informazioni facilmente tracciabili e reperibili. Non dobbiamo mai dimenticare che una richiesta danni è successiva al fatto che ha prodotto il danno e se non è stato creato prima un set di informazioni il più dettagliato possibile, sarà difficile per il professionista dimostrare che ha seguito le buone prassi, ha adottato la dovuta diligenza e quindi andare esente o ridurre la propria responsabilità.
Fatto ciò, si può passare alla scelta della polizza senza dimenticare che in un cantiere intervengono diversi soggetti, altri professionisti, imprese e committente, i quali a vario titolo potrebbero essere ritenuti corresponsabili tra loro con le implicazioni che abbiamo visto in tema di responsabilità solidale.