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Le assicurazioni nel codice civile

Il Libro Quarto "Delle obbligazioni", al Titolo III "Dei singoli contratti", Capo XX "Dell'assicurazione", Sez. I "Disposizioni generali", raccoglie gli articoli che regolano il contratto di assicurazione in tutte le sue forme.

Fare propri questi articoli, aiuta a comprendere meglio come "funzionano" le polizze assicurative.

Codice civile, codice assicurazioni
Articolo
Titolo
Testo
1930
Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa.
In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l’indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.
1931
Compensazione dei crediti e debiti.
In caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di riassicurazione, si compensano di diritto.
1932
Norme inderogabili.
Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all’assicurato. Le clausole che derogano in senso meno favorevole all’assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.

ASSICURAZIONI CHIARE DI GRAZIANO CAVALLINI, CONSULENTE ASSICURATIVO
Iscrizione CCIAA FE REA FE-136744
Iscritto al Registro Unico Intermediari
Sez. E n. 000067214 in data 13/07/2007
Soggetto a vigilanza IVASS.

CONTATTI

Sede legale Via San Clemente 21
44015 Portomaggiore (FE)
assistenza@assicurazionichiare.com
Cell. 3277928823  Fisso 05321914247

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